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Irma-International Rescue Medicine Association Tel:0039 - 06.955 58 945 segreteria@irmanet.eu
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I. R. M. A.
INTERNATIONAL RESCUE MEDICINE ASSOCIATION
Articolo 1
Denominazione
E' costituita, ai sensi degli art. 36 e successivi del Codice Civile, la Società Scientifica denominata INTERNATIONAL RESCUE MEDICINE ASSOCIATION, in breve I.R.M.A.
 
Articolo 2
Sede e Durata
I.R.M.A. ha sede legale in Roma, Via delle Milizie.9 c/o Studio del dott. Angelo Colacino e per il raggiungimento degli scopi sociali potrà istituire sedi e sezioni distaccate. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, aventi diritto al voto.
 
Articolo 3
Scopo
I.R.M.A. non ha scopi di lucro, né diretto né indiretto, ed esclude ogni finalità politica e religiosa. La Società Scientifica persegue scopi istituzionali esclusivamente scientifici, promuovendo la cooperazione tra gli associati attraverso attività comuni. In generale I.R.M.A. intende operare, favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati alle problematiche relative alle condizioni di rischio ed emergenza manifeste e latenti, stabili ed immediate nel caso prevalente di popolazioni ed individui in situazioni svantaggiate, relative all'intervento e alla sua progettazione in ambienti ostili e non, alla definizione, realizzazione e istituzione negli ambiti dell'istruzione primaria, secondaria e universitaria dei percorsi educativi, didattici e formativi professionali adeguati dal punto di vista interdisciplinari della medicina del soccorso, dell'emergenza medico-sanitaria in generale, socio-antropologiche, tecnico-ingienieristiche, delle scienze trasversali, ecologiche ed ambientali; per l'adeguamento tecnico dei protocolli di intervento e comunicazione e della condivisione dei protocolli di attuazione a livello nazionale ed internazionale. Nello specifico I.R.M.A. intende:
• proporre l'adozione, agli organi competenti, di provvedimenti legislativi e normativi in area critica ed ambienti ostili;
• occuparsi delle problematiche relative alla didattica ed all'accreditamento formativo;
• promuovere l'aggiornamento scientifico del settore e l'istituzione di appositi enti;
• stimolare ogni forma di collaborazione interdisciplinare;
• favorire la promozione e lo svolgimento di protocolli di studio;
• favorire la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca; ciascuno per la propria competenza;
• favorire l'organizzazione di proposte formative, corsi, seminari, congressi nazionali e internazionali;
• incentivare la realizzazione di software e la redazione di atti congressuali, testi scientifici, pubblicazioni, articoli nazionali ed internazionali e l'edizione di giornali e riviste tecniche di settore;
• stabilire e mantenere contatti scientifici con altri Enti e Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali;
• svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili e gestione del territorio;
• partecipare a bandi di concorso e piani di finanziamento nazionali ed internazionali;
• promuovere, organizzare e svolgere attività di formazione, corsi medico-sanitari, culturali, istruzione tecnica e coordinamento delle attività istituzionali.
• realizzare qualsiasi altra iniziativa intesa a perseguire gli obiettivi dell'Associazione.
Articolo 4
Soci
L'Associazione ha cariche elettive democratiche e gratuite, potrà darsi veste giuridica diversa ed è vincolata al bilancio annuo. Sono soci le persone fisiche maggiorenni, associazioni, enti, aziende pubbliche e private che condividono le finalità statutarie e hanno qualifica valida e riconosciuta dal Comitato esecutivo. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Per poter essere ammessi si dovrà presentare domanda scritta al Comitato esecutivo, su presentazione di un altro Socio. Sono soci le seguenti categorie :
• Fondatori-i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente dell'Associazione,
• Onorari-i soci che hanno contribuito in maniera determinate a dar lustro alla Società Scientifica,
• Ordinari-i soci che, interessati agli scopi sociali, partecipano attivamente alla vita sociale, essi sono tenuti al pagamento di una quota di prima iscrizione e di una quota associativa annua.
Per ulteriori definizioni e specifiche in materia si rimanda al Regolamento Organico di attuazione allo Statuto.
Articolo 5
Diritto dei Soci
I soci (esclusi gli Onorari) ammessi alla Società Scientifica, hanno diritto di partecipare alle Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto. I soci possono ricoprire cariche sociali elettive purchè in regola con il pagamento delle quote associative, siano maggiorenni e in regola con eventuali divieti o incompatibilità di leggi e regolamenti. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
Decadenza dei Soci
La qualifica di socio può essere persa per uno dei seguenti motivi:
 
• Recesso-che deve essere comunicato per iscritto al Comitato esecutivo, esso non libera dall'obbligo di corrispondere la quota associativa se non è stato comunicato almeno tre mesi prima dallo scadere dell'anno.
• Radiazione-per gravi motivi o azioni disonorevoli che ledano il buon nome dell'Associazione, viene deliberata dal Comitato esecutivo, ratificata dall'Assemblea e comunicata al socio per iscritto.
• Morosità-per mancato pagamento della quota associativa entro 24 mesi consecutivi. Il socio "decaduto" non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 7
Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
• l'Assemblea generale dei soci
• il Comitato Esecutivo
• il Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e nella sua "sovranità deliberativa" rappresenta ed obbliga tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea viene convocata dal Comitato esecutivo, può essere richiesta, coercitivamente, anche dalla metà più uno dei membri del Comitato esecutivo o dei Soci aventi diritto a voto, che ne propongono l'ordine del giorno. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza o impedimento, da altro membro del Comitato esecutivo presente, scelto dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un Segretario il cui compito e redigere il verbale e sovrintendere alle votazioni e , se necessario, due scrutatori, a cui è fatto divieto di candidatura a cariche elettive. Possono prendere parte alle Assemblee i soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio, maggiorenne e con diritto di voto, può rappresentare in Assemblea non più di un associato, per mezzo di delega scritta. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si redigerà il verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. I verbali devono essere raccolti in un apposito registro numerato in ciascun foglio e messo a disposizione di tutti gli associati.
Articolo 9
Validità delle Assemblee
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati avente diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle Assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. Per ulteriori definizioni e specifiche in materia si rimanda al Regolamento Organico di attuazione allo Statuto.
Articolo 10
Assemblea Ordinaria
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima, mediante avviso affisso presso la sede sociale o tramite comunicazione scritta agli associati; a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata, anche a mano. La convocazione deve contenere: la sede, il giorno, l'ora, e l'ordine del giorno da discutere. L'Assemblea e convocata dal Presidente e indetta dal Comitato esecutivo almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
• approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo annui
• approvazione dei regolamenti sociali
• nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
Gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, tuttavia possono essere riconosciuti rimborsi spese e compensi a soci onorari, fondatori, ordinari e collaboratori esterni che svolgano specifici incarichi tecnici, organizzativi o amministrativi nell'ambito delle attività sociali; e nei limiti delle normative vigenti. L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.
Articolo 11
Assemblea Straordinaria
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso presso la sede sociale o tramite comunicazione scritta agli associati; a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata, anche a mano. La convocazione deve contenere: la sede, il giorno, l'ora, e l'ordine del giorno da discutere. L'Assemblea è convocata dal Presidente e indetta dal Comitato esecutivo. Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
• approvazione ed adeguamento dello statuto sociale
• scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
L'Assemblea Straordinaria delibera su argomenti di straordinaria competenza, ivi compresa l'eventuale diversa veste giuridica. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale, l'Assemblea delibera con il voto unanime dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 12
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno convocato dal comitato esecutivo.
Sono compiti del consiglio direttivo:
• la nomina del comitato esecutivo;
• la definizione delle linee guida per la gestione dell'associazione
Il consiglio direttivo è composto da undici membri, fra i quali sono necessariamente inclusi tutti i soci fondatori.
Articolo 13
Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è composto da cinque membri eletti, all'interno del Consiglio direttivo, dall'Assemblea Ordinaria tra i soci fondatori, che riportano il maggior numero di voti, tenendo conto dei divieti e delle incompatibilità di legge.
Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi membri:
• Presidente
• Segretario Generale
• un Vice Presidente con funzioni di coordinamento delle attività sociali e di rappresentanza
• un Vice presidente con funzioni di coordinamento delle attività tecniche gestionali
• Direttore Amministrativo
Il Comitato esecutivo rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili, il Direttore Amministrativo ha anche funzione di tesoriere. Il Comitato esecutivo è indetto dal Presidente ogni qual volta lo ritiene necessario o su richiesta scritta della metà più uno dei Consiglieri e almeno due volte l'anno. E' validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. La convocazione del Comitato esecutivo deve avvenire almeno 8 giorni prima, mediante avviso affisso presso la sede sociale o tramite comunicazione scritta ai consiglieri; a mezzo posta ordinaria , posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata, anche a mano. In caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso di 48 ore, attraverso il mezzo di comunicazione più celere. Di ogni Comitato esecutivo si redigerà il verbale sottoscritto dal Presidente, o di chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario Generale. I verbali devono essere raccolti in un apposito registro numerato in ciascun foglio e messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute idonee dal Comitato esecutivo atte a garantirne la massima diffusione. Sono compiti del Comitato esecutivo:
• attuare le deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo
• deliberare sulle domande di ammissione e dismissione dei soci
• adottare provvedimenti disciplinari
• redigere la relazione annuale sulle attività svolte
• redigere il programma delle attività da attuare
• redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo
• redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale
• convocare le Assemblee dei soci e stabilirne date e ordini del giorno
• attuare le finalità previste dallo Statuto
• stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie
• istituire le sedi e le sezioni distaccate dell'associazione
• affidare ai singoli soci le responsabilità di singole attività associative, amministrative o gestionali, precisando che, le deliberazioni del Comitato esecutivo, prevalgono sempre su quelle dei soci delegati
• assicurare la gestione ordinaria dell'Associazione.
Articolo 14
Presidente
Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Comitato esecutivo, Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Egli sovrintende all'attività sociale di ogni settore, convoca e presiede il Comitato esecutivo, ne firma le deliberazioni e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, aventi carattere di urgenza. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal Segretario Generale, in caso di indisponibilità, da uno dei due Vice Presidenti delegati (v. art. 16). Il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
Articolo 15
Segretario Generale
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e, insieme a lui, sovrintende a ogni attività sociale, coordina i vari settori della Società Scientifica, è a capo della segreteria e del personale e, per loro tramite, aggiorna e riordina i libri sociali e i verbali delle riunioni degli organi collegiali. In caso di impedimento sostituisce il Presidente con pieni poteri, nel rispetto delle delibere del Comitato esecutivo, Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
Articolo 16
Vice Presidenti
Sono nominati due Vice Presidenti, in modo complementare, con mansioni di :
• Coordinamento delle attività sociali e di rappresentanza
• Coordinamento delle attività tecniche gestionali
In caso di indisponibilità del Presidente e del Segretario Generale, i Vice Presidenti sono depositari di delega istituzionale e di firma secondo le funzioni su indicate, nel rispetto delle delibere del Comitato Esecutivo, del Comitato Direttivo e delle Assemblea dei soci.
Articolo 17
Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo cura la gestione della cassa della Società Scientifica e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile. Si occupa inoltre di redigere lo schema del bilancio preventivo. Il Direttore Amministrativo, insieme al Presidente, ha la firma di traenza sui conti correnti sociali, con firma disgiunta.
Articolo 18
Dimissioni
Nel caso che, durante il corso d'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati, il Comitato esecutivo proseguirà la ordinaria amministrazione fino alla prima Assemblea utile dove si procederà al reintegro, per votazione, dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissione o comunque di impedimento del Presidente allo svolgimento dei suoi compiti e delle relative funzioni, sarà sostituito dal Segretario Generale e, in caso di sua assenza o indisponibilità, da uno dei Vice Presidenti delegati; fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo nel primo Comitato esecutivo utile. Il Comitato esecutivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Comitato direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Comitato esecutivo decaduto.
Articolo 19
Rendiconto
Il Comitato esecutivo approva i bilanci della Società Scientifica, da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva, chiara e corretta situazione economica-finanziaria e patrimoniale della Società Scientifica nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 20
Anno Sociale
L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 21
Entrate
Le entrate dell' I.R.M.A. sono costituite da:
• tutti gli introiti che possono provenire alla Società Scientifica dallo svolgimento dalle sue attività sociali, istituzionali, culturali e formative
• quote associative, iscrizione a corsi di formazione, consulenze rese a terzi
• premi, contributi, sovvenzioni, sponsor
• avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva
• da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio della Società Scientifica purchè non in contrasto con le finalità sociali.
Articolo 22
Patrimonio
Il patrimonio della Società Scientifica è costituito da:
• tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Società Scientifica
• donazioni, lasciti e successioni
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati al miglioramento delle attività associative.
Articolo 23
Scioglimento
Lo scioglimento di I.R.M.A.. è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 24
Clausola Compromissoria
I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Le parti contendenti nomineranno un "giudice" ciascuno, i quali, a loro volta, ne nomineranno un terzo.
Articolo 25
Causa transitoria
In deroga allo Statuto, in mancanza dei soci ordinari, a comporre il primo Comitato Esecutivo, in carica sino al 31 Dicembre 2011, sono chiamati a costituirlo i soli soci Fondatori.
Articolo 26
Disposizioni Finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto e nel regolamento redatto dal Comitato esecutivo in conformità dei principi statutari, si osservano le disposizioni del Codice Civile, le leggi speciali in materia e, se applicabili, le norme stabilite dagli Enti preposti nazionali e internazionali ai quali, International Rescue Medicine Association deciderà di affiliarsi.
 
Roma, 4 settembre 2007